COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SCHIETI A.S.D. avverso esito gara Polisportiva Cicogna – S.S. Schieti, del 16.9.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. SCHIETI A.S.D. avverso esito gara Polisportiva Cicogna – S.S. Schieti, del 16.9.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 0, la S.S. Schieti A.S.D. ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Giovannini Francesco, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 147 del 24 maggio 2007 del Comitato Regionale Marche, allorché lo stesso militava nella società Azzurra Gallo Colbordolo. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Giovannini Francesco risulta essere stato effettivamente squalificato, nella stagione sportiva scorsa, allorché lo stesso era tesserato a favore della società Azzurra Gallo Colbordolo, per una gara per recidività in ammonizione - seconda infrazione in gara play-out e conseguente automatica squalifica per la gara successiva - come da provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul citato Com. Uff. n. 147 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso tesserato ha partecipato in posizione irregolare;  visto l’art. 17, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.S. Schieti A.S.D., per l’effetto infliggendo alla Polisportiva Cicogna la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata. Commina altresì al sig. Guiducci Emanuele, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Giovannini Francesco la squalifica per un’ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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