COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MALACCARI SILVESTRO avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°31 del 03/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE MALACCARI SILVESTRO avverso sanzioni merito gara Real Muscolina – Real Montecò, del 27.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 51 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Malaccari Silvestro, tesserato per l’A.S.D. Real Muscolina, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per aver offeso e colpito con un forte schiaffo al viso il Direttore di gara, rincorrendolo poi e cercando di entrare nel suo spogliatoio. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Malaccari, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi. Il reclamante, pur ammettendo di avere rivolto osservazioni critiche all’Arbitro e non escludendo di averlo anche contestato, rilevandone l’incompetenza e la mancanza di professionalità, negava di avergli rivolto gravi espressioni ingiuriose. Negava altresì di averlo percosso e di avergli impedito l’accesso degli spogliatoi, respingendo sul punto, nel modo più netto, ogni addebito. Probabile quindi un errore di persona da parte dell’Arbitro. Il Malaccari concludeva pertanto chiedendo, in via principale, l’annullamento del provvedimento impugnato; in via subordinata, una riduzione della sanzione comminatagli, ritenuta comunque manifestamente eccessiva in considerazione di precedenti analoghi, della natura delle contestazioni e della palese inattendibilità del rapporto arbitrale. Alla richiesta audizione, il reclamante ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Stante l’indisponibilità dell’Arbitro, questa Commissione, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 165 del 21 giugno 2007, disponeva i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per la completa ricostruzione della condotta ascritta al reclamante in occasione della gara de quo. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  udito il reclamante;  letta la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C. dalla quale risulta provata la responsabilità del Malaccari in ordine alle violazioni ascrittegli per avere lo stesso, al termine dell’incontro de quo, offeso, spinto, colpito con uno schiaffo al viso ed infine rincorso il Direttore di gara;  ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;  ritenute infondate le tesi difensive del reclamante in merito al presunto errore di persona in cui sarebbe incorso l’Ufficiale di gara, vanificate dalle dichiarazioni da questi rese all’Organo Federale inquirente, nella espletata ricognizione fotografica;  ritenuto che la condotta posta in essere dal Malaccari costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto ha leso profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo e che la non gravità delle conseguenze fisiche riportate dal Direttore di gara non è elemento idoneo a cambiare il predetto giudizio;  ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Malaccari giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto in proprio dal calciatore Malaccari Silvestro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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