COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO avverso sanzioni merito gara Santa Veneranda – Atletico Gallo, del 30.9.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO GALLO avverso sanzioni merito gara Santa Veneranda – Atletico Gallo, del 30.9.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A” – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2007. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Canestrari Matteo, tesserato a favore dell’A.S.D. Atletico Gallo, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive perché “a seguito di una decisione dell’Arbitro, in segno di protesta, si avvicinava allo stesso spintonandolo leggermente con la palla senza causare alcuna conseguenza fisica”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Atletico Gallo, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Il Direttore di gara, ritualmente convocato, non si è presentato all’odierna riunione, adducendo generici motivi di lavoro. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare Territoriale, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la Reclamante, udito nella camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dalla Reclamante nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal Canestrari, riconducendo la stessa nell’ambito di una smodata protesta, priva di effettivi intenti di violenza. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Gallo, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Canestrari Matteo a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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