COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERMANA CALCIO 1920 S.r.l. avverso sanzioni merito gara Palombese – Fermana Calcio, del 17.3.2007 – Campionato Provinciale di Terza categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 41 del 21.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO FERMANA CALCIO 1920 S.r.l. avverso sanzioni merito gara Palombese – Fermana Calcio, del 17.3.2007 - Campionato Provinciale di Terza categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 41 del 21.3.2007 del Comitato Provinciale di Macerata. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata comminava al sig. Formica Domenico, tesserato per la società Fermana Calcio, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2010, “perché, a fine gara, colpiva l’Arbitro al volto con la mano sinistra, quindi gli sferrava un calcio potente e violento contro i suoi genitali, procurandogli, per circa dieci minuti, oltre all’intenso dolore, una difficoltà respiratoria”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Fermana Calcio 1920 S.r.l., negando ogni addebito a carico del proprio tesserato e chiedendo l’annullamento della delibera impugnata. Contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, la reclamante asseriva che il Formica, pur essendo tra quelli che lo contestavano, non arrivò mai a contatto con l’Arbitro, trovandosi sempre dietro di lui di qualche metro e, per di più, con la mano sinistra impegnata a portare la borsa dei medicinali. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato l’aggressione subita, riferendo di averne ben presente l’autore, ma di non essere certo della sua identificazione, avvenuta, nell’immediatezza del fatto, sulla base dei documenti di gara. Questa Commissione, ritenutane l’opportunità, con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 140 del 9 maggio u.s., disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. per gli accertamenti del caso. Con nota pervenuta in data 5 ottobre u.s. la Procura Federale della F.I.G.C. trasmetteva le risultanze concernenti i richiesti accertamenti. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati la Reclamante ed il Direttore di gara; • letta la Relazione della Procura Federale della F.I.G.C.; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che, all’esito degli accertamenti compiuti dall’Organo Federale inquirente, il tesserato sanzionato risulta, con certezza assoluta, effettivamente responsabile dei fatti ascrittigli, per avere lo stesso, al termine dell’incontro, ingiuriato e colpito, prima con una manata al volto e poi con un forte calcio ai genitali, il Direttore di gara; • ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo; • ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Formica nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito nell’occasione dal tesserato. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Fermana Calcio 1920 S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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