COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. LUCREZIA CALCIO 1966 avverso sanzioni merito gara Lucrezia Calcio – Fabriano, del 23.9.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 27 del 26.9.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°36 del 17/10/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. LUCREZIA CALCIO 1966 avverso sanzioni merito gara Lucrezia Calcio – Fabriano, del 23.9.2007 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 27 del 26.9.2007.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 e la squalifica del campo di giuoco per una gara all’U.S. Lucrezia Calcio 1966 per il comportamento del proprio pubblico nei confronti degli Ufficiali di gara al termine dell’incontro ed al momento dell’uscita della Terna Arbitrale dall’impianto sportivo.
Lo stesso Giudicante infliggeva altresì la sanzione dell’inibizione fino al 10 ottobre 2007 al sig. Valentini Wilson, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra.
Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo l’U.S. Lucrezia Calcio 1966, contestando la veridicità dei fatti come refertati, negando ogni addebito a carico dei propri sostenitori e tesserati e chiedendo, quindi, l’annullamento delle sanzioni impugnate.
Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riferendo altresì che, a fine gara, solamente il dirigente Cory Catena, che si trovava all’interno degli spogliatoi in quanto addetto alle maglie da gioco, si avvicinò ad un Assistente Arbitrale, inveendo contro di lui, ma senza colpirlo.
Sentiti a chiarimenti, il Direttore di gara e l’Assistente Arbitrale hanno ulteriormente confermato i fatti ascritti ai sostenitori e tesserati dell’odierna reclamante. In particolare l’A.A. ha precisato di avere visto una persona scavalcare un cancello della recinzione e di essere stato poi da questi colpito con una testata alla fronte ed un calcio ad una mano, allorché lo stesso veniva trattenuto da alcuni dirigenti presenti.
Lo stesso A.A. non riconosceva il suo aggressore nelle foto apposte sui documenti mostratigli in forma anonima, tra le quali quella del dirigente Catena Cory.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentiti l’Arbitro, l’Assistente Arbitrale e la Reclamante;
• udito nella camera di consiglio il Giudice relatore;
• rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame per le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara inflitta alla Società e dell’inibizione fino al 10 ottobre 2007 comminata al dirigente accompagnatore ufficiale della squadra Valentini, ai sensi dell’art. 45, 3° comma, rispettivamente lett. c) e b);
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
• ritenuta provata la responsabilità dei sostenitori dell’odierna reclamante in ordine ai fatti loro ascritti;
• ritenuto che la gravità dei fatti in esame giustifica appieno la misura della sanzione inflitta alla Società dal primo Giudice, la cui decisione si appalesa congrua ed adeguata e della stessa deve essere pertanto data conferma.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’U.S. Lucrezia Calcio 1966, così decide:
- lo dichiara inammissibile per la parte inerente le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per una giornata di gara e dell’inibizione fino al 10 ottobre 2007 comminata al sig. Valentini Wilson, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 45, 3° comma, lett. c) e b);
- lo respinge nel resto.
Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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