COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Cral Palombina – Colle 2006, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 58 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. COLLE 2006 avverso sanzioni merito gara Cral Palombina – Colle 2006, del 26.5.2007 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 58 del 30.5.2007 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Colle 2006 la sanzione dell’ammenda di € 400,00 “per avere propri giocatori non identificati, al termine della gara, nei pressi degli spogliatoi, accerchiato l’Arbitro, spintonandolo ed urtandolo alle spalle”. Lo stesso Giudicante infliggeva la sanzione della squalifica fino al 31 gennaio 2008 al calciatore Cesaroni Alessio, tesserato per la medesima A.S.D. Colle 2006, per l’aggressione verbale e fisica dallo stesso posta in essere, unitamente ad altri suoi compagni di squadra, nei confronti dell’Arbitro al termine della gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Colle 2006, negando ogni addebito a carico dei propri tesserati e chiedendo, pertanto, l’annullamento ovvero una riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante, l’Arbitro non sarebbe stato volontariamente spintonato, ma protetto ed accompagnato nello spogliatoio dai propri dirigenti e giocatori, tra i quali il Cesaroni. Il contatto descritto dall’Arbitro con i giocatori del Colle 2006, sarebbe avvenuto solo ed esclusivamente con l’intento di chiedere chiarimenti riguardo all’espulsione di un proprio compagno di squadra. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto ai calciatori dell’A.S.D. Colle 2006, precisando che uno di questi, non individuato, lo colpì alla schiena. Ha poi riferito che il Cesaroni, oltre ad insultarlo ripetutamente, lo prese anche per un braccio per trattenerlo, impedendogli momentaneamente di rientrare nello spogliatoio. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - uditi l’Arbitro e la Reclamante; - ritenuto che alla fattispecie, relativamente al colpo subito dal Direttore di gara, vadano applicate le disposizioni di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, secondo le quali il calciatore che funge da capitano della squadra è responsabile degli atti di violenza a danno degli Ufficiali di gara compiuti, in occasione dell’incontro, da calciatori della sua squadra non individuati e che tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l’autore dell’atto; - ritenuto, pertanto, di dover rimettere all’uopo gli atti al competente Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Ancona; - ritenuto che alla condotta posta in essere dal Cesaroni, come puntualmente descritta dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, debbano applicarsi le sanzioni di cui all’art. 14, comma 2 bis, del Codice di giustizia sportiva, con conseguente riduzione della pena comminatagli in prime cure. P.Q.M. in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Colle 2006, così decide: a) annulla la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società; b) riduce a sei giornate di gara la squalifica inflitta al calciatore Cesaroni Alessio. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Ancona per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di giustizia sportiva. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it