COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE DELLA F.I.G.C. – L.N.D. A CARICO DI BONDONI MARCO, MAIOLATESI ALFREDO, PELLACCHIA GIANNI, LUCARELLI STEFANO, BREGA MAURO, MANCI MATTIA E DELL’A.S.C. JUNIOR MOSAICO A.S.D..
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE DELLA F.I.G.C. – L.N.D. A CARICO DI BONDONI MARCO, MAIOLATESI ALFREDO, PELLACCHIA GIANNI, LUCARELLI STEFANO, BREGA MAURO, MANCI MATTIA E DELL’A.S.C. JUNIOR MOSAICO A.S.D..
Con provvedimento del 2° giugno 2007, il Presidente del Comitato Regionale Marche della F.I.G.C. – L.N.D. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere:
- i calciatori Brega Mauro e Manci Mattia, entrambi svincolati dall’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D., rispettivamente dal 1° e dal 14 luglio 2006, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per aver partecipato entrambi a ventiquattro gare di Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2006/2007 in assenza di tesseramento per la società per la quale erano schierati;
- i dirigenti Bondoni Marco, Maiolatesi Alfredo, Pellacchia Gianni e Lucarelli Stefano dell’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D. della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per avere tenuto un comportamento antiregolamentare ed antisportivo, avendo inserito nelle distinte delle gare di cui sopra, del Campionato di Terza Categoria dell’anno sportivo 2006/2007, giocatori non tesserati;
- l’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D. della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri Dirigenti accompagnatori.
Con nota del 25 giugno 2007 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura del Presidente del Comitato Regionale Marche della F.I.G.C. – L.N.D., ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 16 luglio 2007, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva.
Nei termini di rito, il calciatore Brega Mauro faceva pervenire una memoria difensiva, con la quale, dedotta la propria buona fede ed inconsapevolezza nello sviluppo dei fatti, chiedeva l’assoluzione da ogni addebito.
Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, erano presenti: i calciatori Brega Mauro e Manci Mattia; il dirigente Bondoni Marco, in proprio e quale legale rappresentante dell’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D..
La Società ammetteva l’errore, invocando tuttavia l’evidente buona fede. Chiedeva inoltre il proscioglimento per i calciatori coinvolti, in quanto, a suo dire, completamente incolpevoli per l’accaduto.
I calciatori confermavano quanto asserito dalla Società.
Invitate a concludere, le parti chiedevano:
- la Società, che eventuali sanzioni fossero comminate al Presidente ed alla Società medesima;
- i calciatori, il proscioglimento dagli addebiti loro contestati.
Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione.
LA COMMISSIONE
• letti gli atti del procedimento;
• ascoltate le conclusioni delle parti deferite intervenute in dibattimento;
• rilevata preliminarmente l’ammissibilità del deferimento, avendo lo stesso ad oggetto non l’impugnazione della regolarità delle gare, per la quale è previsto il termine perentorio di decadenza di cui all’art. 42, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva, ma esclusivamente la violazione regolamentare per l’utilizzazione in gare di calciatori in posizione irregolare per carenza di tesseramento, per il quale nessuna decadenza del potere di deferimento si è quindi verificata nel caso in esame;
• ritenute integrate le fattispecie di responsabilità dei calciatori, dei dirigenti e della Società, previste dalle norme Federali, per l’indebito utilizzo dei ridetti calciatori nelle gare di cui al deferimento, che pertanto deve ritenersi fondato per le motivazioni ivi addotte ed alle quali ci si riporta integralmente;
• disattese le argomentazioni dei deferiti in ordine alla presunta carenza dell’elemento psicologico, in quanto gli stessi, avendo avuto conoscenza delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati e della posizione dei tesserati coinvolti attraverso la pubblicazione dell’elenco dei calciatori svincolati portato a conoscenza di tutte le Società da parte del Comitato Regionale Marche con il Comunicato Ufficiale n. 9 del 24 agosto 2006, non possono invocare a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede;
• rilevato che secondo la normativa Federale vigente i calciatori svincolati che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento” e che il mancato svolgimento di tale formalità da parte dell’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D. ha determinato l’irregolarità della posizione dei calciatori Brega e Manci, che federalmente risultavano pertanto svincolati al termine della stagione sportiva 2005/2006;
• ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei tesserati e dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto che a tali declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di appartenenza dei dirigenti deferiti;
• rilevato che per la violazione del richiamato art. 1, comma 1, del C.g.s. non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le società dall’art. 13 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 14 del C.g.s.;
• ritenuto di dover applicare alla Società coinvolta la sanzione della penalizzazione di punti in classifica di cui al citato art. 13 C.g.s., stante l’indubbia eccezionale rilevanza dell’accaduto, tenuto conto delle gare coinvolte e delle conseguenze sull’intero andamento del Campionato;
• ritenuto che detta penalizzazione sul punteggio, non applicabile alla classifica del Campionato testè conclusosi, che si è ormai consolidata, debba essere disposta con riferimento alla prossima stagione sportiva 2007/2008, così come previsto dall’art. 13, lett. f) del Codice di giustizia sportiva;
• ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti, tenuto conto altresì della non particolare gravità dell’elemento soggettivo che sembra emergere dai comportamenti dei deferiti.
P.Q.M.
in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei tesserati, dei Dirigenti e della Società, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni:
a) squalifica per mesi quattro ciascuno ai calciatori Brega Mauro e Manci Mattia;
b) inibizione per mesi uno ciascuno ai dirigenti Bondoni Marco e Lucarelli Stefano;
c) inibizione per mesi due al dirigente Pellacchia Gianni;
d) inibizione per mesi sei al dirigente Maiolatesi Alfredo;
e) la sanzione della penalizzazione di dieci punti nella classifica del Campionato di competenza nella prossima stagione sportiva 2007/2008 e l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) all’A.S.C. Junior Mosaico A.S.D..
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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