COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO F.C. VILLA PESARO avverso decisioni merito gara Castelplanio Angeli – Villa Pesaro, dell’8.10.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°4 del 20/07/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO F.C. VILLA PESARO avverso decisioni merito gara Castelplanio Angeli – Villa Pesaro, dell’8.10.2006 – Campionato Regionale di Promozione, girone “A” - Com. Uff. n. 52 del 15.11.2006.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con decisione pubblicata sul citato Com. Uff. n. 52, omologava la gara, ritenutone il regolare svolgimento, con il risultato conseguito sul campo, respingendo il reclamo proposto dalla F.C. Villa Pesaro volto ad ottenere l’aggiudicazione dell’incontro a proprio favore ovvero, in subordine, la ripetizione dello stesso, per la gravissima aggressione subita dal proprio Allenatore, posizionato fuori dal campo di gioco perché squalificato, al ventesimo minuto del secondo tempo, ad opera di un sostenitore locale.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la F.C. Villa Pesaro, riproponendo in questa sede sostanzialmente le stesse argomentazioni formulate in primo grado, descrivendo dettagliatamente la gravissima aggressione subita dal proprio Allenatore da parte del sostenitore della squadra locale, successivamente identificato nel fratello di un calciatore del Castelplanio Angeli, ed evidenziando lo stato di shock, per l’accaduto, dei propri calciatori, per il quale il Dirigente accompagnatore ufficiale chiese all’Arbitro la sospensione definitiva della gara.
A dire della reclamante, l’ulteriore svolgimento dell’incontro - deciso dal Direttore di gara dopo una lunga sospensione per i necessari soccorsi al tecnico colpito – nel quale la squadra locale segnò la rete della vittoria, fu decisamente condizionato da quanto avvenuto e si svolse in condizioni di non regolarità, per lo stato di prostrazione, avvilimento e scoramento dei propri calciatori.
La medesima Società concludeva chiedendo l’applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della Società avversaria ovvero, in subordine, la ripetizione dell’incontro.
Alla richiesta audizione, la Reclamante reiterava le richieste formulate nel gravame, ribadendo che per quanto successo non vi erano più le condizioni per il regolare svolgimento della gara, sia in termini di ordine pubblico sia in termini di condizioni di sicurezza e serenità.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere visto, al ventesimo minuto del secondo tempo della gara in esame, anche per la segnalazione di alcuni calciatori del Villa Pesaro, una persona colpire un uomo a terra, fuori dal campo di gioco, sulla scarpata vicino alla ferrovia. Allontanato a stento l’aggressore, la persona colpita, rimasta immobile a terra, venne poi soccorsa da alcuni presenti. Dopo una doppia sospensione di circa otto e quindici minuti, per consentire i soccorsi, ha riferito di avere disposto la ripresa del gioco. Un giocatore del Villa Pesaro, per l’accaduto, gli chiese di uscire; il Dirigente accompagnatore ufficiale gli manifestò l’intenzione di non voler proseguire nella disputa della gara. Invitato a riprendere l’incontro, il capitano del Villa Pesaro si rivolse ai suoi compagni di squadra esortandoli e dicendo loro “facciamolo per il mister”.
Questa Commissione, ritenutane la necessità ai fini istruttori, con ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 62 del 6 dicembre 2006, disponeva l’invio degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. al fine di procedere alla approfondita e completa ricostruzione dell’episodio.
L’Ufficio Indagini della F.I.G.C. svolgeva apposita attività di inchiesta che portava alla redazione della Relazione in data 23 febbraio 2007 e qui pervenuta il 9 luglio 2007.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• uditi l’Arbitro e la Reclamante;
• esaminata la Relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dalla quale risulta accertato che:
o verso il 20° del secondo tempo, quando la squadra ospite aveva appena raggiunto il pareggio, portando il risultato sull’1 a 1, l’allenatore del Villa Pesaro, che si trovava fuori dal campo, a ridosso delle panchine dei giocatori, in quanto squalificato, veniva aggredito con calci e pugni da uno spettatore. L’aggressione, particolarmente violenta ed inaspettata, lasciava l’uomo a terra tramortito e contuso sì da rendere necessario l’intervento di un’autoambulanza del 118 ed il suo trasporto al nosocomio più prossimo;
o l’incontro è stato, giustamente, portato regolarmente a termine dal Direttore di gara in quanto, dopo la prima sospensione della partita, essendo giunti sul posto rappresentanti della forza pubblica, non ravvisandosi pericoli per l’incolumità propria e dei giocatori in campo, non esistevano altre motivazioni che potessero determinare l’interruzione della gara;
o l’episodio di violenza è avvenuto fuori dal terreno di gioco e, quindi, ininfluente ai fini del regolare svolgimento della gara; …… è innegabile che alcuni giocatori, forse anche in virtù della loro giovane età, possano essere rimasti colpiti da tali accadimenti, ma ciononostante sussistevano, così come asserito dal Direttore di gara nel proprio referto, condizioni di sicurezza tali da poter regolarmente portare a termine l’incontro;
• ritenuto, alla luce delle conclusioni dell’Organo federale inquirente, come sopra trascritte, che lo svolgimento della gara in esame deve ritenersi regolare e che la decisione del primo Giudice, pertanto, deve essere confermata;
• ritenuto, altresì, che del gravissimo comportamento del proprio sostenitore debba rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, l’U.S. Castelplanio Angeli.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Villa Pesaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
Invia gli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche per le valutazioni ed i provvedimenti di competenza in ordine al comportamento del sostenitore dell’U.S. Castelplanio Angeli.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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