COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni marito gara Muccia – Belfortese, del 10.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 51 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 158 del 28/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. MUCCIA avverso sanzioni marito gara Muccia – Belfortese, del 10.5.2008 – Play-off Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 51 della Delegazione Provinciale di Macerata. Nella delibera relativa al reclamo in epigrafe e pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 21 maggio 2008, nella prima frase della motivazione, laddove si legge “ascoltato l’Arbitro”, deve invece leggersi ed intendersi “ ascoltato l’Assistente Arbitrale”. Al primo capoverso, laddove si legge “alle dichiarazioni dell’Arbitro”, deve invece leggersi ed intendersi “alle dichiarazioni dell’Assistente Arbitrale”. All’ultimo capoverso, laddove si legge “nei confronti del Direttore di gara” deve invece leggersi ed intendersi “nei confronti dell’Assistente Arbitrale”.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it