COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/08/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. TOMASSINI ROBERTO avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 18 del 28/08/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. TOMASSINI ROBERTO avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara U.S.A. S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Tomassini Roberto, dirigente dell’U.S.A. S. Caterina, la sanzione dell’inibizione fino al 28 dicembre 2011, per i fatti avvenuti al termine dell’incontro emarginato nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale sanzione, con separati atti, hanno proposto rituale reclamo il sig. Tomassini Roberto in proprio e l’U.S.A. S. Caterina, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi. Secondo i Reclamanti, il Tomassini non avrebbe assolutamente svolto la funzione di “palo” né avrebbe partecipato in alcun modo, tantomeno in maniera attiva, al presunto episodio denunciato dall’Arbitro. Né lo stesso Ufficiale di gara avrebbe potuto vedere chi fosse dietro alla porta asseritamente chiusa. I Reclamanti concludevano, pertanto, chiedendo l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione impugnata, ritenuta comunque eccessiva in riferimento a quanto effettivamente accaduto. Alla richiesta audizione, il Tomassini ribadiva le argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo: - di essere stato, durante la gara, allontanato dal campo dall’Arbitro per proteste; - di essersi limitato, al termine dell’incontro, a salutare lo stesso Direttore di gara; - di essere estraneo ai fatti addebitatigli e per i quali è stato chiamato a rispondere in concorso con altre persone. La Società, con nota del 4 febbraio u.s., rinunciava alla richiesta audizione, insistendo in ogni caso per l’accoglimento del gravame, riportandosi ai motivi ivi esposti. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che nel momento in cui fu spinto all’interno della stanza dello spogliatoio, vi erano solo i due Dirigenti che poi lo seguirono all’interno. Quando questi uscirono, vide il Tomassini davanti alla porta, il quale, pertanto, non partecipò all’azione messa in atto dai due Dirigenti. Questa Commissione, ritenutane l’opportunità, con l’ordinanza pubblicata sul Com. Uff. n. 100 dell’8 febbraio 2008, demandava alla Procura Federale della F.I.G.C. i necessari accertamenti ed ogni opportuna indagine per la completa ricostruzione degli episodi accaduti in occasione della gara de quo, con particolare riferimento alla condotta ascritta al sig. Tomassini Roberto. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro ed il Tomassini; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • riuniti i gravami per evidenti motivi di connessione; • esaminata la relazione della Procura Federale, dalla quale risulta che il Tomassini, in realtà, non svolse alcuna parte attiva nell’aggressione violenta ma verbale, senza uso della violenza fisica, subita dal Direttore di gara; • ritenuto che il Tomassini debba rispondere delle proteste, per sua stessa ammissione, poste in essere durante l’incontro nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P.Q.M. riuniti i gravami come innanzi proposti, li accoglie e, per l’effetto, riduce al sofferto la sanzione dell’inibizione comminata al dirigente Tomassini Roberto. Ordina restituirsi le relative tasse reclamo.
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