COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Roccafluvione – Piazza Immacolata, del 29.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Roccafluvione – Piazza Immacolata, del 29.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Volponi Stefano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per il comportamento da questi tenuto, al termine della gara emarginata, nei confronti dell’Arbitro.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Unione Piazza Immacolata, invocando per il proprio tesserato, anche avanti questa Commissione, una congrua ed equa riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva alla luce della condotta effettivamente tenuta dal proprio calciatore.
Secondo la reclamante, il Volponi, che a fine gara si avvicinò all’Arbitro per chiedergli spiegazioni, lo avrebbe urtato nella mano, facendogli cadere il fischietto, a causa del suo gesticolare e quindi in modo assolutamente involontario e comunque senza volontà di ledere o di recargli danno.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Volponi, al termine dell’incontro, lo insultò rivolgendosi ad alcuni sostenitori. Invitato a rientrare negli spogliatoi, gli dava una manata sulla mano con la quale gli indicava la direzione, facendogli volare via il fischietto, con gesto certamente volontario, ma che non gli provocò dolore.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• ritenuta provata la condotta ascritta al Volponi e che la stessa debba essere stigmatizzata obiettivamente, in modo inequivoco, per il suo contenuto irriguardoso nei confronti del Direttore di gara, priva tuttavia di qualsivoglia componente di violenza;
• ritenuto che il comportamento posto in essere dal calciatore sanzionato, grave più per il contenuto della gestualità, che per le irrilevanti conseguenze, meriti un diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare, che può essere pertanto ridotta, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Unione Piazza Immacolata, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Volponi Stefano.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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