COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso decisioni merito gara, non disputata, Montefano – Pollenza, del 15.12.2007 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 29 del 27.12.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. POLLENZA CALCIO avverso decisioni merito gara, non disputata, Montefano – Pollenza, del 15.12.2007 - Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 29 del 27.12.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, in esito all’esame degli atti ufficiali, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’A.S.D. Pollenza Calcio, con riferimento alla gara emarginata, la sanzione sportiva della perdita della stessa per 3 a 0, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 25,00 (1° rinuncia) per non essersi presentata per disputare il ridetto incontro. Avverso tale delibera ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Pollenza Calcio, chiedendone l’annullamento ed invocando il recupero della gara, rispondendo la richiesta, tra l’altro, ad esigenze di giustizia sportiva. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti del procedimento; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che a norma dell’art. 55, 2° comma, delle N.O.I.F. la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza e che, quindi, la sussistenza della causa di forza maggiore deve essere dimostrata dalla società che non si è potuta presentare al campo per la disputa dell’incontro; • ritenuta, pertanto, l’inammissibilità del presente gravame per il mancato rispetto, da parte della Reclamante, delle norme disciplinanti il procedimento relativo alla richiesta della sussistenza della forza maggiore, non avendo la stessa fattane istanza al competente Giudice Sportivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Pollenza Calcio ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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