COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S.A. S. CATERINA avverso sanzioni merito gara S. Caterina – Pol. “U. Mandolesi”, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 31 del 28.12.2007.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti datato ed inviato il 7 gennaio 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 28 dicembre 2007, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’U.S.A. S. Caterina per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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