COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso decisioni merito gara Juventus Club Tolentino – “Ruggero Mancini” Pioraco, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. JUVENTUS CLUB TOLENTINO avverso decisioni merito gara Juventus Club Tolentino – “Ruggero Mancini” Pioraco, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 31° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Lo stesso Giudicante comminava alla Società ospitante, A.S.D. Juventus Club, la sanzione dell’ammenda di € 200,00 per i fatti ascritti ai propri sostenitori, tenuto conto della fattiva collaborazione dei suoi dirigenti. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Juventus Club, chiedendone l’annullamento. In via subordinata, chiedeva la ripetizione dell’incontro e la riduzione della sanzione pecuniaria. Secondo la Reclamante, la reale responsabilità dell’occorso sarebbe ascrivibile all’esclusiva condotta dei tesserati del Pioraco, i quali tentarono di aggredire l’allenatore della squadra locale, difeso dai propri calciatori ed allontanatosi spontaneamente per evitare che la situazione degenerasse. I tesserati del Tolentino non avrebbero colpito nessuno, ma si sarebbero limitati a tentare di far cessare le aggressioni degli avversari. Nessun sostenitore sarebbe entrato sul terreno di gioco né avrebbe minacciato alcuno. A sostegno della propria ricostruzione dei fatti la Reclamante chiedeva ammettersi la prova televisiva, all’uopo producendo il DVD contenente il filmato della gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riconducendo tutto l’accaduto all’episodio della colluttazione tra il proprio allenatore ed un calciatore della squadra avversaria. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro. Confermava altresì che un sostenitore entrò nello spazio antistante gli spogliatoi e, presidiando un cancello, cercava di colpire coloro che uscivano. Lo stesso veniva poi fatto uscire da una porta laterale da un dirigente locale. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Società reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame non sia meritevole di accoglimento. Va preliminarmente rilevato che non può essere accolta la richiesta istruttoria della Reclamante relativa all’esame del filmato della gara in quanto non consentita a norma dell’art. 35 del Codice di giustizia sportiva. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che l’incontro venne sospeso perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirlo. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo Territoriale ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara, nonchè la sanzione pecuniaria all’odierna reclamante per i fatti ascritti al sostenitore entrato abusivamente nello spazio antistante gli spogliatoi. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Juventus Club ed ordina incamerarsi la relativa tassa. Invia gli atti del presente giudizio al Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in ordine ai comportamenti qui emersi. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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