COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. “RUGGERO MANCINI” PIORACO avverso decisioni merito gara Juventus Club Tolentino – “Ruggero Mancini” Pioraco, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. “RUGGERO MANCINI” PIORACO avverso decisioni merito gara Juventus Club Tolentino – “Ruggero Mancini” Pioraco, dell’8.12.2007 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 63 del 12.12.2007. L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 31° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, tra le altre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo la S.S. “Ruggero Mancini” Pioraco, deducendone l’iniquità, l’abnormità e l’infondatezza. A dire della Reclamante, all’interno del recinto di gioco, non si verificarono atti di violenza nel senso proprio del termine, ma semplicemente una reazione collettiva ad un’azione violenta, non vista dall’Arbitro, di una persona – l’allenatore del Tolentino – nei confronti di un calciatore della squadra avversaria. Il tutto per circa tre minuti di panico generale, con mischie, tafferugli e strattonamenti fra giocatori e dirigenti di entrambe le squadre, con la precipua finalità di raffreddare la rabbia ed evitare che la situazione degenerasse, con i calciatori del Pioraco totalmente presi dalla ricerca del Tecnico della Juventus Club Tolentino per farsi giustizia da soli ed i giocatori del Tolentino a far scudo a questi, ma senza episodi di violenza. Il Direttore di gara, poi, sospendeva definitivamente l’incontro, credendo ed avvertendo che la situazione degenerasse, proprio nel momento in cui tutto tornava alla normalità: erano stati infatti definitivamente allontanati l’allenatore responsabile del gesto violento ed il sostenitore che, armato di ombrello, era entrato sul terreno di gioco; rimanevano solo alcuni tifosi – quattro o cinque - attaccati alla rete di recinzione che gridavano e fendevano ombrelli: nulla di più. Quindi, contrariamente a quanto asserito dal primo Giudice, anche sulla base del rapporto arbitrale, nessun colpo, nessuna violenza in campo. In ogni caso, la Reclamante indicava il comportamento di controparte – sostenitori e dirigenti illegittimamente presenti sul terreno di gioco - quale fonte delle responsabilità oggettive, qualora sussistenti. E ciò anche per espressa ammissione della Juventus Club Tolentino, la quale costringeva il proprio allenatore alle dimissioni, scusandosi del suo comportamento con il calciatore colpito e con il Pioraco. La Società concludeva chiedendo, in via esclusiva, la ripetizione dell’incontro. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti ai tesserati delle due società, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro e la Società reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che l’incontro venne sospeso perché il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, impedì all’Arbitro di proseguirlo. Con i provvedimenti adottati è stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensità e persistenza, determinavano la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente la gara. Ai fini che qui rilevano, non ha importanza l’attribuzione del momento genetico dei fatti, laddove la partecipazione allo scontro fu generalizzata e determinò appunto l’impossibilità di una prosecuzione del giuoco. Di tale comportamento sono responsabili entrambe le società e quindi bene ha fatto il Giudice Sportivo ad infliggere, tra l’altro, ad entrambe la sanzione della perdita della gara. P.Q.M. la Commissione respinge il reclamo come innanzi proposto dalla S.S. “Ruggero Mancini” Pioraco ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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