COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Sirolo Numana – Castelfidardo, del 23.12.2007 – Campionato di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO G.S.D. CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Sirolo Numana – Castelfidardo, del 23.12.2007 – Campionato di Promozione, girone “A” – Com. Uff. n. 75 del 3.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Panti Matteo la sanzione della squalifica fino al 13 febbraio 2008 per il comportamento da questi tenuto a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la G.S.D. Castelfidardo chiedendo, rilevatane l’eccessività, la riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato. Assumeva la Reclamante che il proprio tesserato, capitano della squadra, si rivolse all’Arbitro per chiedere spiegazioni, con gesti di disapprovazione, ma senza strattonarlo. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere espulso, a fine gara, il calciatore Panti per gravi e reiterate ingiurie nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso lo afferrava per un braccio, stringendo con forza e tirandolo verso di lui per insultarlo ancora. Il gesto gli procurava per un attimo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del Panti in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dal Direttore di gara; • ritenuto che la gravità della condotta posta in essere dal tesserato sanzionato nei confronti dell’Ufficiale di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla G.S.D. Castelfidardo ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it