COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.D. CALCIO RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Due Emme – Rapagnano, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.D. CALCIO RAPAGNANO avverso sanzioni merito gara Due Emme – Rapagnano, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 84 del 15.1.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Tulli Luca, tesserato per l’A.D. Calcio Rapagnano, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive “per aver colpito con una manata al volto un giocatore avversario al termine della gara, procurandogli momentaneo dolore”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.D. Calcio Rapagnano, chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione della sanzione comminata al proprio tesserato.
A dire della Reclamante, infatti, il Tulli si sarebbe limitato a dare una spinta di difesa all’avversario che lo aveva strattonato per la maglia e preso da dietro al collo.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato che il Tulli, contemporaneamente al fischio di fine gara, diede una spinta all’avversario dal quale aveva subito un fallo, facendogli spostare la testa all’indietro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il presente gravame sia meritevole di accoglimento.
Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico.
Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al Tulli non appaiono sussistenti detti requisiti.
La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.D. Calcio Rapagnano, per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Tulli Luca.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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