COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ATLETICO LAURETANA avverso decisioni merito gara Varano – Atletico Lauretana, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 29 del 9.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/01/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ATLETICO LAURETANA avverso decisioni merito gara Varano – Atletico Lauretana, del 22.12.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 29 del 9.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 38° minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo tra i tesserati delle due squadre.
Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’Arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti delle due squadre, infliggeva ad entrambe le società la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di € 100,00.
Avverso tali provvedimenti l’U.S. Varano e l’A.S.D. Atletico Lauretana hanno entrambe proposto, con separati atti, rituale reclamo, deducendo che non sussistevano motivi di tale gravità che potessero giustificare la decisione dell’Arbitro di sospendere l’incontro e chiedendo quindi la ripetizione della gara e la sospensione della sanzione pecuniaria.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i comportamenti ascritti alla generalità dei tesserati delle due squadre, i quali diedero vita ad una violenta rissa e di avere per questo, quindi, sospeso definitivamente l’incontro al trentottesimo minuto del secondo tempo.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, riuniti i gravami per evidenti motivi di connessione, ritiene che gli stessi non possano essere accolti.
Ritiene questo Collegio che, dagli atti ed in particolare dal referto arbitrale e dalle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, risulta chiaramente come l’incontro sia stato interrotto a seguito di una violenta rissa accesasi in campo, con il coinvolgimento della maggior parte dei tesserati presenti. Da ciò era derivata l’impossibilità di far proseguire la gara e la conseguente sua sospensione.
Va pertanto confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, trattandosi di fatti addebitabili ad entrambe le Società.
P.Q.M.
la Commissione, riuniti i reclami come innanzi proposti dall’U.S. Varano e dall’A.S.D. Atletico Lauretana, li respinge ed ordina incamerarsi le relative tasse.
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