COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA LIF avverso esito gara non disputata Nuova Lif – Fenalc S. Maria, del 12.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 30 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA LIF avverso esito gara non disputata Nuova Lif – Fenalc S. Maria, del 12.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C” – Com. Uff. n. 30 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Lif per difetto di contraddittorio. Si incameri la tassa reclamo.
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