COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S. RINASCITA PRIMAVERA avverso esito gara A.S.D. Truentum MMVII – S.S. Rinascita Primavera, del 5.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.S. RINASCITA PRIMAVERA avverso esito gara A.S.D. Truentum MMVII – S.S. Rinascita Primavera, del 5.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “M”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 1, la S.S. Rinascita Primavera ha proposto rituale reclamo adducendo che nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Ballatori Andrea in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Seppur ritualmente convocata, a seguito di specifica richiesta di parte, nessuno per la Reclamante si è presentato all’odierna riunione.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è emerso che la “Richiesta di Tesseramento alla F.I.G.C.” del calciatore Ballatori Andrea, è stata spedita dall’A.S.D. Truentum MMVII il 5 gennaio 2008, lo stesso giorno cioè dell’incontro in esame;
• rilevato che a norma del 5° comma dell’art. 61 delle N.O.I.F. è consentita la partecipazione alle gare del calciatore non ancora registrato nei tabulati ove risulti che “… la società ha inoltrato al competente organo federale, entro il giorno precedente la gara, una regolare richiesta di tesseramento”;
• ritenuto pertanto, alla luce delle superiori considerazioni, che il calciatore Ballatori Andrea ha partecipato alla gara de quo in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
P.Q.M.
accoglie il gravame come innanzi proposto dalla S.S. Rinascita Primavera, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Truentum MMVII la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Commina altresì le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S.D. Truentum MMVII;
- inibizione per mesi uno al sig. Di Felice Roberto, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra;
- squalifica per quattro giornate di gara al calciatore Ballatori Andrea.
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