COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FUTSAL PORTO SAN GIORGIO avverso decisioni merito gara Bocastrum – Futsal Porto San Giorgio, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. FUTSAL PORTO SAN GIORGIO avverso decisioni merito gara Bocastrum – Futsal Porto San Giorgio, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” - Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
Il 19 gennaio 2008 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C”, Bocastrum – Futsal Porto San Giorgio, gara che veniva dall’Arbitro sospesa definitivamente alla fine del primo tempo, sul risultato di 2 a 2.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, in esito all’esame degli atti ufficiali di gara, ritenuta la Società ospitata oggettivamente responsabile dell’aggressione fisica e verbale posta in essere dai suoi tesserati nei confronti dell’Arbitro ed obiettivamente condivisibile la sua decisione di interrompere definitivamente l’incontro, infliggeva, tra le altre, all’A.S. Futsal Porto San Giorgio, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6 a 0.
Lo stesso Giudicante, per i medesimi fatti, comminava ai calciatori Bracalente Fabio e Paci Federico, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive ciascuno ed al calciatore Casturà Matteo la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2009.
Avverso la predetta delibera l’A.S. Futsal Porto San Giorgio ha proposto rituale reclamo, chiedendo, in via principale, la revoca dei provvedimenti impugnati e, conseguentemente, la ripetizione dell’incontro. In via secondaria, la riduzione delle squalifiche inflitte ai propri tesserati.
In via istruttoria, avanzava richiesta di prova testimoniale.
Nel merito, la Reclamante asseriva che nel concitato finale del primo tempo, i propri tesserati chiesero animatamente all’Arbitro spiegazioni sul recupero, senza tuttavia mai trascendere in atti violenti o intimidatori. A seguito di ciò, il Direttore di gara espelleva il Casturà, il quale, istintivamente, ma senza alcun intento violento, faceva per bloccare il gesto dell’Arbitro, senza tuttavia venire affatto a contatto con il suo braccio.
I calciatori Bracalente e Paci si limitarono ad interloquire con l’Arbitro in maniera concitata ed anche probabilmente inurbana, ma senza intimidire nessuno.
Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere deciso, al termine del primo tempo, di sospendere definitivamente l’incontro per l’aggressione fisica e verbale subita da parte di alcuni calciatori della squadra ospite. In particolare, il calciatore Casturà, espulso per insulti e minacce nei suoi confronti, lo afferrò per un braccio girandolo con forza, sfilandogli anche il taccuino dalla mano. Lo stesso e diversi altri giocatori, tra i quali Bracalente e Paci, correndo ed urlando, lo minacciarono e lo insultarono pesantemente.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.
Va preliminarmente ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti né per le dichiarazioni di testimoni, il che esclude il ricorso agli accertamenti istruttori sollecitati dalla Reclamante.
Dal referto arbitrale emerge che, alla fine del primo tempo della gara in esame, l’Arbitro subiva un’aggressione fisica e verbale da parte di alcuni tesserati dell’odierna reclamante, di tale gravità da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per la propria incolumità ed in piena autonomia di giudizio.
Orbene, a parere del Collegio, quanto è descritto negli atti ufficiali, costituisce la dimostrazione che si erano verificate le condizioni richieste dalla norma regolamentare, di turbativa immanente ed oggettivamente grave, per la sospensione della gara, sicchè non può che ratificarsi l’operato del Direttore di gara e quindi la successiva decisione del Giudice Sportivo Territoriale.
Va rilevato infine che, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, l’A.S. Futsal Porto San Giorgio risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati.
La condotta ascritta ai tesserati Bracalente Fabio e Paci Federico nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura delle pene loro inflitte, delle quali, pertanto, deve essere data conferma, mentre quella comminata al calciatore Casturà Matteo, il cui comportamento nei confronti dell’Arbitro è da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave, deve essere tuttavia ridotta alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio.
P.Q.M.
sul gravame come innanzi proposto dall’A.S. Futsal Porto San Giorgio, così decide:
- lo accoglie per quanto attiene la sanzione della squalifica comminata al calciatore Casturà Matteo, per l’effetto riducendola al 31 dicembre 2008;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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