COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA FALERIA CALCIO avverso decisioni merito gara Nuova Faleria Calcio – Vigor Sant’Elpidio Calcio, del 20.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno..

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. NUOVA FALERIA CALCIO avverso decisioni merito gara Nuova Faleria Calcio – Vigor Sant’Elpidio Calcio, del 20.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” - Com. Uff. n. 36 del 23.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.. Il 20 gennaio 2008 veniva disputato l’incontro del Campionato Provinciale di Terza Categoria Nuova Faleria Calcio – Vigor Sant’Elpidio Calcio, gara che si concludeva con il risultato di 4 a 3. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, rilevato che l’Arbitro, avendo erroneamente espulso per somma di ammonizioni il calciatore della Nuova Faleria n. 4 Cecchini William, in realtà ammonito una sola volta, era incorso, per sua stessa ammissione, in errore tecnico, disponeva la ripetizione dell’incontro. Avverso la predetta delibera ha inoltrato rituale reclamo l’A.S.D. Nuova Faleria Calcio, chiedendone l’annullamento e la conseguente omologazione della gara con il risultato maturato sul campo. Deduceva la Reclamante, anche avanti questa Commissione, che l’errore tecnico in cui era incorso il Direttore di gara era in realtà ininfluente, essendo il Cecchini giocatore della squadra vincente e dunque, comunque, non danneggiata. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentita la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame sia fondato e, pertanto, debba essere accolto in ragione delle motivazioni addotte. Infatti, l’errore tecnico dell’arbitro non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco, danneggiando la squadra che lo ha subito. Nel caso di specie, la squadra il cui giocatore è stato ingiustamente espulso ha vinto la gara e quindi l’errore tecnico dell’Arbitro è stato, in questo senso, palesemente ininfluente. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Nuova Faleria Calcio, annulla l’impugnata delibera, ripristinando il risultato di 4 a 3 della gara suindicata come maturato sul campo. Ordina restituirsi la tassa reclamo. RECLAMO FUTSAL RECANATI avverso sanzioni merito gara Futsal Monte S. Giusto - Futsal Recanati, del 13.1.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 32 del 16.1.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti datato ed inviato il 25 gennaio 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 16 gennaio 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla Futsal Recanati per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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