COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. TENAX CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Tenax Castelfidardo – Rione Murato Fermo, del 19.1.2008 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°100 del 08/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.P.D. TENAX CASTELFIDARDO avverso sanzioni merito gara Tenax Castelfidardo – Rione Murato Fermo, del 19.1.2008 – Campionato Regionale Juniores Calcio a Cinque, girone “B” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al massaggiatore Bodra Fabio, tesserato a favore della Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008, per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro, durante ed al termine della gara in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.P.D. Tenax Castelfidardo, chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi avrebbe protestato nei confronti dell’Arbitro, ma non lo avrebbe mai minacciato. Lo stesso invece si sarebbe prodigato, al termine dell’incontro, al fine di sedare gli animi e salvaguardare l’incolumità dell’Ufficiale di gara, scortandolo al suo spogliatoio. Forse nel parapiglia generale ed a causa degli spintoni subiti, il comportamento del Bodra potrebbe essere stato frainteso dall’Arbitro ed interpretato come spinte e condotta minacciosa nei suoi confronti. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere allontanato il Bodra per proteste ed offese nei suoi confronti. Lo stesso reiterava in tale condotta anche da fuori del campo. Al termine dell’incontro, lo stesso gli si avvicinò e cominciò a spingerlo con forza ripetutamente al petto con le mani aperte, senza violenza e senza procurargli dolore, ma continuando ad insultarlo, invitandolo a rientrare nel suo spogliatoio e spingendolo contro la porta. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati la Reclamante e l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta, seppur deprecabile, posta in essere dal Bodra. Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata. P. Q. M. la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dall’A.P.D. Tenax Castelfidardo, riduce la sanzione della squalifica del massaggiatore Bodra Fabio al 30 giugno 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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