COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. PETRITOLI 1960 avverso sanzioni merito gara Petritoli – Caldarola, del 30.1.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 94 del 1.2.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. PETRITOLI 1960 avverso sanzioni merito gara Petritoli – Caldarola, del 30.1.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” - Com. Uff. n. 94 del 1.2.2008.
Il reclamo è inammissibile in quanto proposto dalla Società in epigrafe avverso la sanzione della squalifica fino al 27 febbraio 2008 del proprio allenatore Bugiardini Luigi e pertanto non impugnabile a norma dell’art. 45, 3° comma, lett. b) del Codice di giustizia sportiva.
La Commissione,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Petritoli 1960 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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