COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FUTURA ‘96 avverso decisioni merito gara Futura ‘96 – Trodica, del 22.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” .
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. FUTURA ‘96 avverso decisioni merito gara Futura ‘96 – Trodica, del 22.12.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “C” .
Con nota del 7 gennaio 2008 l’A.S. Futura ‘96 richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti questa Commissione avverso la sanzione dell’ammenda comminataLe, con delibera del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 3 gennaio 2008.
A seguito di ricezione di copia degli atti, l’A.S. Futura ‘96 non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
LA COMMISSIONE
visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Futura ‘96 ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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