COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C.D. STELLA avverso decisioni merito gara Truentina Castel di Lama – Stella, del 29.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” .

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C.D. STELLA avverso decisioni merito gara Truentina Castel di Lama – Stella, del 29.12.2007 - Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “D” . Con nota del 19 gennaio 2008 l’A.C.D. Stella richiedeva al Comitato Regionale Marche copia degli atti ufficiali relativi alla gara indicata in epigrafe, preannunciando reclamo avanti questa Commissione avverso le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale pubblicate sul Com. Uff. n. 85 del 18 gennaio 2008. A seguito di ricezione di copia degli atti, l’A.C.D. Stella non inviava il preannunciato gravame entro il termine di cui agli artt. 38, 2° comma, e 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. LA COMMISSIONE visto l’art. 33, commi 8° e 13°, del Codice di giustizia sportiva, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.C.D. Stella ed ordina incamerarsi la relativa tassa, addebitandola sul conto della medesima Società.
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