COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Nuova PGS Vigor SMA – Montecosaro, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA “AVIS” SASSOCORVARO avverso sanzioni merito gara Nuova PGS Vigor SMA – Montecosaro, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” - Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Ceccaroli Giuseppe, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, per il comportamento da questi tenuto verso di un avversario ed, a fine gara, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva “Avis” Sassocorvaro, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in riferimento a quanto accaduto. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha ulteriormente confermato il comportamento ascritto al calciatore Ceccaroli, riferendo che lo stesso, espulso per fallo nei confronti di un avversario, ha poi ripetutamente insultato l’Ufficiale i gara sostando davanti alla porta del suo spogliatoio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuta provata la responsabilità del calciatore Ceccaroli in ordine alle violazioni ascrittegli, le cui modalità non consentono l’invocata riduzione della squalifica, della quale pertanto deve essere data conferma; • visto l’art. 19, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva “Avis” Sassocorvaro ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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