COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. MONTE CERIGNONE avverso esito gara Monte Cerignone – Torre Calcio, del 27.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.C. MONTE CERIGNONE avverso esito gara Monte Cerignone – Torre Calcio, del 27.1.2008 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “A”.
All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 1, l’A.C. Monte Cerignone ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Scalbi Luca e Sabattini Luca in posizione irregolare per difetto di tesseramento.
Per quanto sopra la Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore.
Con nota del 4 febbraio u.s., l’A.S. Torre Calcio, controinteressata, deduceva, anche avanti questa Commissione, la regolarità del tesseramento dei calciatori Scalbi e Sabattini e, comunque, di avere agito in assoluta buona fede.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltata la Società resistente;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• esperiti i dovuti accertamenti presso il Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, essendo emerso che i calciatori Scalbi Luca e Sabattini Luca, svincolati per decadenza di tesseramento al 1° luglio 2007, non erano tesserati a favore dell’A.S. Torre Calcio alla data della gara in esame, alla quale pertanto gli stessi hanno partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento;
• ritenuto, in merito alle argomentazioni della Società resistente che, comunque, la buona fede non equivale ad assenza di colpa;
• visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Monte Cerignone, per l’effetto infliggendo all’A. S. Torre Calcio la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
Commina altresì le seguenti sanzioni:
- ammenda di € 100,00 (cento/00) all’A.S. Torre Calcio;
- inibizione per mesi uno al sig. Spadoni Adamo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra dell’A.S. Torre Calcio;
- squalifica per quattro giornate di gara ciascuno ai calciatori Scalbi Luca e Sabattini Luca.
Invia gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine alla utilizzazione, da parte dell’A.S. Torre Calcio, dei calciatori Scalbi Luca e Sabattini Luca in altre gare nella stagione sportiva in corso.
Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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