COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 –Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S VIDEO SHOP avverso sanzioni merito gara Video Shop – Atletico 99, del 26.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 34 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°105 del 15/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.S VIDEO SHOP avverso sanzioni merito gara Video Shop – Atletico 99, del 26.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 34 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata infliggeva al sig. Mazzalupi Sandro, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra della S.S. Video Shop, la sanzione dell’inibizione fino al 16 marzo 2008. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.S. Video Shop, deducendo, anche avanti questa Commissione, l’errore di persona in cui sarebbe incorso il Direttore di gara, avendo indicato il Mazzalupi come l’autore dei fatti in realtà posti in essere dal proprio massaggiatore sig. Joseph Piermatteo. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro, visionate le foto dei dirigenti presenti alla gara in esame, mostrategli in forma anonima, ha escluso il Mazzalupi come autore dei fatti. Per ulteriore esclusione, lo stesso Direttore di gara indicava quale responsabile il sig. Joseph Piermatteo. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • sentito l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che il gravame possa essere accolto in ragione delle motivazioni ivi addotte, essendo emerso, dall’espletata istruttoria, lo scambio di persona in cui è incorso il Direttore di gara, il quale erroneamente attribuiva al Mazzalupi i comportamenti posti in essere nei suoi confronti, anche per ammissione della stessa Reclamante, dal sig. Joseph Piermatteo; • rilevato altresì che il massaggiatore, sig. Joseph Piermatteo, non risulta tesserato per l’odierna Reclamante. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dalla S.S. Video Shop, per l’effetto annullando l’impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Invia gli atti del presente giudizio al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza in relazione ai fatti ascrivibili al sig. Joseph Piermatteo ed in ordine alle responsabilità per la sua partecipazione alla gara, come massaggiatore della S.S. Video Shop, pur non avendone titolo. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
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