COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 –Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO C5 avverso decisioni merito gara Futsal Pesaro – Sparta Urbino, del 2.2.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “A” – Com. Uff. n. 48 del 6.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. FUTSAL PESARO C5 avverso decisioni merito gara Futsal Pesaro – Sparta Urbino, del 2.2.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “A” – Com. Uff. n. 48 del 6.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 46, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva.
Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 15 febbraio 2008, quindi oltre i sette giorni successivi al 6 febbraio 2008, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Futsal Pesaro C5 per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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