COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso esito gara Falconarese – Cerreto, del 1.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso esito gara Falconarese – Cerreto, del 1.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”
Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo.
La Commissione Disciplinare Territoriale,
P.Q.M.
visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva,
DICHIARA
inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S. Falconarese per difetto di contraddittorio.
Si incameri la tassa reclamo.
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