COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso esito gara Falconarese – Cerreto, del 1.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B”

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. FALCONARESE avverso esito gara Falconarese – Cerreto, del 1.12.2007 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” Il reclamo è inammissibile mancando agli atti la prova dell’avvenuto invio alla controparte di copia dei motivi del gravame medesimo. La Commissione Disciplinare Territoriale, P.Q.M. visti gli artt. 33, comma 5, e 46, comma 5, del Codice di giustizia sportiva, DICHIARA inammissibile il gravame come sopra proposto dall’A.S. Falconarese per difetto di contraddittorio. Si incameri la tassa reclamo.
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