COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Monticelli – Piazza Immacolata, del 29.1.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” – Com. Uff. n. 38 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. UNIONE PIAZZA IMMACOLATA avverso sanzioni merito gara Monticelli – Piazza Immacolata, del 29.1.2008 – Campionato Provinciale Allievi, girone “A” - Com. Uff. n. 38 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Giorgi Giuseppe la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni ed al termine dell’incontro. Lo stesso Giudicante comminava al calciatore Fazzini Andrea la sanzione della squalifica per due gare effettive e l’ammonizione alla Società. Avverso tali decisioni ha proposto tempestivo reclamo la A.S.D. Unione Piazza Immacolata, contestando in parte la veridicità del referto arbitrale e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni comminate al Fazzini ed alla Società, nonché la riduzione di quella inflitta al Giorgi. A dire della Reclamante, il Giorgi, subito dopo l’espulsione, si avvicinò all’Arbitro per avere chiarimenti, esternando le sue ragioni, discutendo animosamente, ma senza mai rivolgergli alcuna minaccia od ingiuria. Rientrato ai bordi del campo pensando di potervi sostare, si allontanava senza opporre alcuna resistenza allorchè veniva informato dell’impossibilità, in quanto espulso, di rimanere in panchina. Nessun danno poi sarebbe stato dallo stesso calciatore arrecato allo scooter dell’Arbitro, in quanto il Giorgi, al termine dell’incontro, non si soffermò all’esterno del campo di gioco, ma, accompagnato da un vicino di casa, fece subito ritorno a casa. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame relativamente alle sanzioni comminate alla Società ed al calciatore Fazzini Andrea in quanto inferiori al minimo e quindi non impugnabili ai sensi dell’art. 45, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale evidenzia che la condotta del Giorgi si estrinsecò sostanzialmente in una smodata protesta, priva di contenuti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’Arbitro; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione inflitta al ridetto Giorgi, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Unione Piazza Immacolata, così decide: - lo dichiara inammissibile nella parte inerente le sanzioni comminate alla medesima Società ed al calciatore Fazzini Andrea; - lo accoglie nella parte relativa alla squalifica del calciatore Giorgi Giuseppe, per l’effetto riducendola a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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