COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. BAFILE DOMENICO avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli – Piazzarola, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. BAFILE DOMENICO avverso sanzioni merito gara Pro Calcio Ascoli - Piazzarola, del 12.1.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 85 del 18.1.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Bafile Domenico, tesserato dell’A.S.D. Pro Calcio Ascoli, nell’occasione Dirigente addetto all’Ufficiale di gara, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2009 per il comportamento offensivo e violento dallo stesso tenuto, al termine dell’incontro, nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Bafile Domenico, chiedendo, anche avanti questa Commissione, l’annullamento ovvero, in subordine, una riduzione della sanzione comminatagli, ritenuta comunque eccessiva. Negava il Reclamante di avere insultato e colpito l’Arbitro, ammettendo di averlo semplicemente sfiorato con un lieve “buffetto” al volto. Pentitosi del fatto, gli chiedeva scusa il giorno dopo, avendolo visto arbitrare un altro incontro. Ascoltato a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Bafile, al termine dell’incontro in esame, gli si avvicinò per insultarlo, colpendolo poi con uno schiaffo alla tempia. Il colpo, di media entità, gli provocò momentaneo dolore. Lo stesso Dirigente, il giorno dopo, sinceramente pentito, gli chiese scusa adducendo motivi familiari. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del Bafile in ordine ai fatti ascrittigli, per avere lo stesso dapprima insultato e poi colpito con uno schiaffo l’Arbitro; • ritenuto il comportamento posto in essere dal Dirigente sanzionato grave e deplorevole, ancorchè istintivo ed esaurito in un unico contesto; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce del successivo comportamento tenuto dal Bafile. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto in proprio dal sig. Bafile Domenico, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 30 agosto 2009. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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