COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LEOPARDI FALCONARA avverso sanzioni merito gara Leopardi Falconara – U.S. Acli, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°110 del 22/02/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. LEOPARDI FALCONARA avverso sanzioni merito gara Leopardi Falconara – U.S. Acli, del 19.1.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C1, girone “A” – Com. Uff. n. 87 del 23.1.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’A.S.D. Leopardi Falconara, l’ammenda di € 1.000,00 per il comportamento dei propri sostenitori, durante la gara, nei confronti degli arbitri e dei giocatori della squadra avversaria, con insulti razzisti.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Leopardi Falconara, chiedendone un’equa riduzione.
Ammetteva la Società che i propri sostenitori protestarono, anche maleducatamente, contro l’operato di uno degli arbitri, negava tuttavia le ingiurie nei confronti degli avversari e, soprattutto, gli insulti razzisti.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che i sostenitori della squadra locale, per tutta la gara, insultarono gli arbitri ed alcuni giocatori avversari. In particolare, un gruppo di sette o otto di questi, allorché passavano loro davanti alcuni giocatori della squadra avversaria, li apostrofavano con frasi razziste. Nessuno intervenne, anche perché, probabilmente, i Dirigenti locali, posizionati dall’altra parte del campo, neppure sentirono.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• ascoltato l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio i Giudice relatore;
• rilevato che a norma dell’art. 11 del Codice di giustizia sportiva, “costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica” e che le società sono “responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione” da parte dei propri sostenitori;
• rilevato altresì che, ai sensi del 3° comma della norma sopra richiamata, in caso di violazione, se le società responsabili non sono appartenenti alla sfera professionistica, si applica l’ammenda da cinquecento a ventimila euro, salvo ulteriori e più gravi sanzioni;
• ritenuta provata la condotta ascritta ai sostenitori dell’odierna Reclamante, in ordine ai fatti loro contestati;
• ritenuto che alla fattispecie in esame debba essere applicata la sanzione di cui alla richiamata normativa ivi prevista nel minimo edittale, tenuto conto della tenuità del fatto e della categoria di appartenenza della Società sanzionata.
P.Q.M.
accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Leopardi Falconara, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 500,00 (cinquecento/00).
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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