COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE E DEL CALCIATORE CENTONCE STEFANO avverso sanzioni merito gara Vittsplendor – Autogriffe, del 18.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 20.2.2008 e n. 32 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE E DEL CALCIATORE CENTONCE STEFANO avverso sanzioni merito gara Vittsplendor - Autogriffe, del 18.1.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 35 del 20.2.2008 e n. 32 del 30.1.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Centonce Stefano, tesserato per l’A.S.D. Autogriffe, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2009 per avere colpito l’Arbitro con un pugno alla nuca, provocandogli immediato e forte dolore. Avverso tale decisione hanno proposto, con il medesimo atto, rituale reclamo l’A.S.D. Autogriffe ed il Centonce sanzionato, chiedendo entrambi, anche avanti questa Commissione, una congrua riduzione della sanzione impugnata, in quanto il calciatore non avrebbe posto in essere alcun atto di violenza, ma si sarebbe limitato ad appoggiare una mano in direzione della spalla dell’Ufficiale di gara che però, per una botta ricevuta sul braccio da un compagno di squadra, andava a finire sulla nuca dell’Arbitro. Escludevano dunque i Reclamanti, tanto la volontarietà quanto l’intensità del colpo, che, a loro dire, non avrebbe potuto provocare quel intenso dolore riportato nel provvedimento impugnato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di essere stato colpito, allorché stava rientrando negli spogliatoi, probabilmente con un pugno alla nuca, da uno dei tre calciatori dell’Autogriffe che lo seguivano. Il colpo gli procurava un intenso ma momentaneo dolore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed i reclamanti; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali e delle risultanze istruttorie, che, com’è noto, costituiscono fonti probatorie privilegiate, risulta provata la responsabilità del calciatore Centonce - individuato a seguito di denuncia della Società di appartenenza - in ordine ai fatti ascrittigli; • ritenuta l’infondatezza della tesi difensiva della non intenzionalità del gesto violento posto in essere nei confronti del Direttore di gara dal tesserato sanzionato, il cui comportamento pertanto deve essere valutato come grave e deplorevole, ancorchè circoscritto; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del Centonce per come accertata. P.Q.M. accoglie i gravami come sopra proposti dall’A.S.D. Autogriffe ed, in proprio, dal calciatore sanzionato, per l’effetto riducendo al 30 agosto 2009 la sanzione della squalifica del calciatore Centonce Stefano. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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