COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Brandoni – Collemarino, dell’11.2.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” – Com. Uff. n. 34 del 13.2.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA COLLEMARINO 98 avverso sanzioni merito gara Brandoni – Collemarino, dell’11.2.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “C” - Com. Uff. n. 34 del 13.2.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Iobbi Claudio, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive per avere offeso e colpito con una pallonata l’Arbitro, dopo il termine dell’incontro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Collemarino 98, chiedendo, rilevatane l’eccessività, la riduzione della sanzione impugnata. Alla richiesta audizione, la Reclamante ammetteva il gesto del proprio tesserato, ma ne attenuava la gravità riconducendo lo stesso ad un atto di rabbia - forse anche involontario - per la sconfitta maturata proprio al termine dell’incontro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al calciatore Iobbi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro ed la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • rilevato che le modalità della condotta ascritta al calciatore Iobbi, contrariamente a quanto asserito dalla Reclamante, non consentono dubbi circa la volontarietà del gesto; • ritenuto che non si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, dovendo reputare l’episodio grave per il contenuto della gestualità, aldilà delle irrilevanti conseguenze. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Polisportiva Collemarino 98 ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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