COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. VIGOR SENIGALLIA avverso sanzione merito gara Marchionni – Vigor Senigallia, del 16.2.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” – Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. VIGOR SENIGALLIA avverso sanzione merito gara Marchionni – Vigor Senigallia, del 16.2.2008 – Campionato Regionale Juniores, girone “B” - Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Dambra Gianluca, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 16 aprile 2008 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro durante ed al termine dell’incontro in esame. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Vigor Senigallia, chiedendo, anche avanti questa Commissione, una riduzione della sanzione impugnata, in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Deduceva la Reclamante che il contatto tra l’Arbitro ed il proprio calciatore avvenne in modo del tutto casuale e lo stesso non aveva alcuna intenzione di colpirlo. Infatti, il Dambra, nella foga di chiedere spiegazioni al Direttore di gara in quanto capitano, si girò e, gesticolando, gli urtò involontariamente la mano con la quale mostrava il cartellino giallo. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che, dopo la segnatura di una rete della squadra ospitante, alcuni calciatori della Vigor Senigallia, tra cui il capitano della squadra Dambra, gli si avvicinarono protestando. Lo stesso Dambra proseguiva insultandolo e colpendogli, con una manata, certamente volontaria, la mano in cui teneva il taccuino. Espulso per questo, il ridetto calciatore, per tutto il resto dell’incontro, continuò ad offenderlo a voce alta, ad ogni decisione non condivisa. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che la ricostruzione dei fatti desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie evidenzia che la condotta del Dambra, pur censurabile e volgarmente offensiva, non si estrinsecò in concreti atti di violenza nei confronti dell’arbitro; • ritenuto, nel caso di specie, che il contatto con l’arbitro è stato di lievissima entità e come tale, pur costituendo sempre atto particolarmente grave per il contenuto della gestualità, meriti una diversa valutazione della concreta entità della sanzione da irrogare; • ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto dall’U.S. Vigor Senigallia, per l’effetto riducendo la sanzione della squalifica del calciatore Dambra Gianluca a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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