COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FILOTTRANESE avverso decisioni merito gara Delfino Fano – Filottranese, del 17.2.2008 – Campionato Regionale Allievi, girone “A“ – Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°118 del 07/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. FILOTTRANESE avverso decisioni merito gara Delfino Fano – Filottranese, del 17.2.2008 – Campionato Regionale Allievi, girone “A“ – Com. Uff. n. 109 del 20.2.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, adottava, tra gli altri, i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei tesserati dell’U.S. Filottranese, tutti per avere, a fine gara, partecipato attivamente ad una rissa accesasi in campo tra giocatori di entrambe le società, colpendo alcuni giocatori avversari, insultando e minacciando i dirigenti dell’altra società: - inibizione fino al 30 giugno 2008 al sig. Giampieri Enrico, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, ed al sig. Aljii Dasmir, assistente di parte dell’Arbitro; - squalifica fino al 30 giugno 2008 all’allenatore Moschini Andrea ed al massaggiatore Pierpaoli Stefano. Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’U.S. Filottranese, contestando la veridicità del referto arbitrale e, in particolare, la possibilità dell’Arbitro di identificare, nella difficile situazione ambientale da lui stesso descritta, i tesserati sanzionati e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni impugnate. Alla richiesta audizione, la Reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che, a fine gara, vi fu una rissa, durata alcuni minuti, tra i giocatori delle due squadre, alla quale parteciparono, con certezza, anche i tesserati Moschini, Pierpaoli, Giampieri e Aljii, tutti inizialmente intervenuti con l’intento di sedare gli animi. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, si debba addivenire alla richiesta riduzione delle sanzioni impugnate, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. in parziale accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’U.S. Filottranese, così decide: - riduce al 30 aprile 2008 la sanzione della squalifica del tecnico Moschini Andrea; - riduce al 30 aprile 2008 la sanzione della squalifica del massaggiatore Pierpaoli Stefano; - riduce al 30 aprile 2008 la sanzione dell’inibizione del sig. Giampieri Enrico; - riduce al 30 aprile 2008 la sanzione dell’inibizione del sig. Aljii Dasmir. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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