COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.C. VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni merito gara Lapedona – Spes Valdaso, del 2.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” – Com. Uff. n. 46 del 5.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO S.C. VALDASO 1993 A.S.D. avverso sanzioni merito gara Lapedona – Spes Valdaso, del 2.3.2008 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “L” - Com. Uff. n. 46 del 5.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Spaccapaniccia Fabio, tesserato per la Reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive per condotta violenta nei confronti di un avversario.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la S.C. Valdaso 1993 A.S.D., chiedendone un’equa riduzione, in quanto il proprio tesserato avrebbe risposto con un calcio all’avversario che lo aveva colpito con uno schiaffo.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha precisato di avere, nell’occasione, espulso il calciatore Spaccapaniccia per avere questi colpito con un calcio il giocatore avversario che stava per riprendere rapidamente il gioco, battendo un calcio di punizione. Il colpo era probabilmente destinato al pallone, ma in realtà colpiva la caviglia dell’avversario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame sia meritevole di accoglimento.
Secondo la normativa federale vigente, per la sussistenza di un atto violento sanzionabile nel minimo con tre giornate di squalifica, si richiede l’oggettiva idoneità della condotta a cagionare danno fisico all’avversario e l’intenzionale aggressività di tale gesto sul piano dell’elemento psicologico.
Con riferimento al caso di specie, nella condotta ascritta al calciatore Spaccapaniccia non appaiono sussistenti detti requisiti.
La Commissione pertanto reputa commisurata alla natura ed alla gravità dell’infrazione commessa la squalifica del calciatore per due gare effettive.
P.Q.M.
la Commissione accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.C. Spes Valdaso 1993 A.S.D., per l’effetto riducendo a due giornate di gara la sanzione della squalifica del calciatore Spaccapaniccia Fabio.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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