COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Montecosaro – Samb Montecassiano, del 1.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 116 del 5.3.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO POLISPORTIVA SAMB MONTECASSIANO avverso sanzioni merito gara Montecosaro – Samb Montecassiano, del 1.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “E” – Com. Uff. n. 116 del 5.3.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava alla Polisportiva Samb Montecassiano la sanzione dell’ammenda di € 300,00 per il comportamento ascritto ai propri sostenitori durante la gara de quo.
Avverso tale sanzione ha proposto rituale reclamo la Polisportiva Samb Montecassiano, chiedendone, anche avanti questa Commissione, l’annullamento, in quanto i propri sostenitori sarebbero “parte offesa”, essendo stati, in realtà, aggrediti verbalmente e fisicamente da quelli della squadra ospitante.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito che i sostenitori della squadra locale andarono nello spazio della tribuna occupato da quelli della squadra ospitata, venendo con questi a contatto. Ne seguì una scazzottata generale, sedata dall’intervento dei Carabinieri.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentiti il Direttore di gara e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
In base agli atti ufficiali ed alle dichiarazioni dell’Arbitro, che, com’è noto, costituiscono fonte privilegiata di prova, i fatti ascritti ai sostenitori dell’odierna Reclamante risultano confermati nella loro obiettiva gravità.
Il 3° comma dell’art. 4 del Codice di giustizia sportiva stabilisce che le società rispondono oggettivamente del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo sia su quello delle società ospitanti. Tale responsabilità della Società consegue in termini automatici e legali a quella dei sostenitori e non può, quindi, essere in nessun caso elusa, ma solo misurata e graduata nei suoi limiti sanzionatori quantitativi.
Ne deriva una riduzione della sanzione pecuniaria comminata alla Società, tenuto conto altresì della categoria di appartenenza della stessa.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto dalla Polisportiva Samb Montecassiano riduce ad € 150,00 (centocinquanta/00) la sanzione dell’ammenda comminata alla medesima Società.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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