COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. MAROTTA avverso sanzioni merito gara Marotta Calcio – Laurentina, del 23.2.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” – Com. Uff. n. 54 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°123 del 19/03/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO U.S. MAROTTA avverso sanzioni merito gara Marotta Calcio – Laurentina, del 23.2.2008 – Campionato Provinciale Juniores, girone “A” - Com. Uff. n. 54 del 27.2.2008 della Delegazione Provinciale di Pesaro.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Bruzzesi Vitantonio, allenatore della Reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 giugno 2010, per il comportamento irriguardoso, minaccioso e violento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro.
Lo stesso Giudicante comminava all’U.S. Marotta la sanzione dell’ammenda di € 75,00 per avere permesso ad estranei - i quali, a fine gara, insultavano e minacciavano l’Arbitro - di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Marotta, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi.
Asseriva la Reclamante che il proprio Allenatore, certamente sbagliando, al momento dell’espulsione, proferì alcune frasi nei confronti dell’Arbitro, ma sicuramente non lo minacciò. Al termine dell’incontro, lo stesso colpì l’Ufficiale di gara con due spinte, certamente robuste, ma senza l’intenzione di fargli male.
Quanto agli estranei, la Reclamante affermava che costoro non stazionavano nello spazio antistante gli spogliatoi, ma nella parte libera riservata al pubblico, che va dagli spogliatoi al cancello d’ingresso dell’impianto.
Alla richiesta audizione, la Società ribadiva la argomentazioni già espresse nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, chiedendo, in via istruttoria, l’esame della documentazione filmata degli episodi contestati.
Sentito a chiarimenti, l’Arbitro ha riferito di avere allontanato il Bruzzesi, a due minuti dalla fine dell’incontro, per essere questi entrato sul terreno di gioco e per averlo insultato e minacciato. A fine gara, lo stesso Bruzzesi gli dava dapprima due forti spinte e poi lo colpiva con un colpo al collo, portato con la base della mano. Il colpo, abbastanza forte, gli procurava forte dolore, mal di testa ed offuscamento della vista, tanto da doversi recare al Pronto Soccorso di Pesaro.
Lo stesso Ufficiale di gara riferiva, infine, che nello spazio antistante gli spogliatoi erano presenti, al termine dell’incontro, una decina di persone che, pur rimasti lontani da lui, protestavano e lo insultavano.
LA COMMISSIONE
• letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• sentita la Reclamante e l’Arbitro;
• udito in camera di consiglio il Giudice relatore;
• rigettate le ulteriori richieste istruttorie della Reclamante in quanto ritenute inammissibili e superflue stante la chiarezza e la precisione con la quale i fatti sono stati descritti dall’Arbitro nel rapporto di gara e nella sua audizione avanti questa Commissione, tanto da non richiedere ulteriori approfondimenti di sorta;
• ribadito che la precisione, l’univocità e la non contraddittorietà degli atti ufficiali attribuiscono loro valenza probatoria privilegiata, che non può essere disattesa per la diversa versione fornita dalle parti;
• ritenuta provata la responsabilità del Bruzzesi in ordine alle violazioni ascrittegli, con le modalità puntualmente descritte dall’Ufficiale di gara;
• ritenuto che colpire l’Arbitro costituisce obiettivamente un comportamento di eccezionale gravità, in quanto idoneo a ledere profondamente un bene fondamentale, protetto dall’Ordinamento sportivo;
• ritenuto pertanto che la gravità della condotta posta in essere dal Bruzzesi nei confronti del Direttore di gara, giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata, tenuto altresì conto del ruolo rivestito dal tesserato che deve essere di “esempio di disciplina e correttezza sportiva” (art. 35, 2° comma, Regolamento del Settore Tecnico);
• ritenuta altresì provata la responsabilità della Reclamante, in ordine al comportamento dei propri sostenitori, del quale la stessa deve rispondere ai sensi dell’art. 4, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva.
P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Marotta ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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