COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CONERO-DRIBBLING CALCIO avverso decisioni merito gara non disputata Ascoli Calcio 1898 – Conero-Dribbling Calcio, dell’8.3.2008 – Campionato Allievi Regionali, girone “B” – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°126 del 28/03/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. CONERO-DRIBBLING CALCIO avverso decisioni merito gara non disputata Ascoli Calcio 1898 – Conero-Dribbling Calcio, dell’8.3.2008 – Campionato Allievi Regionali, girone “B” – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa della gara in esame, comminava alla Reclamante la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della medesima gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 103,00, quale prima rinuncia. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Conero-Dribbling Calcio, deducendo il proprio errore determinato dall’errata indicazione del girone nel Com. Uff. di variazione del calendario e chiedendo, pertanto, l’annullamento delle sanzioni impugnate e, conseguentemente, la ripetizione della gara in esame. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Occorre rilevare che il calendario del Campionato Allievi Regionali, girone “B”, del quale la gara in esame fa parte, è stato pubblicato dal Comitato Regionale Marche sul Com. Uff. n. 16 del 5 settembre 2007, modificato con Com. Uff. n. 19 del 12 settembre 2007. Quanto sopra è stato disposto nell’ambito dei poteri attribuiti al competente Comitato dalle norme Federali vigenti in materia. L’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva. Va peraltro ricordato che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come innanzi proposto dall’A.S.D. Conero-Dribbling Calcio ed ordina incamerarsi al relativa tassa.
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