COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ACLI CAMPODONICO avverso esito gara Acli Campodonico – Cerreto, del 14.3.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°128 del 02/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO U.S. ACLI CAMPODONICO avverso esito gara Acli Campodonico – Cerreto, del 14.3.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “C”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 3 a 6, la’U.S. Acli Campodonico ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, sono stati schierati i calciatori Orlando Cristian e Centocanti Fabio, in posizione irregolare in quanto squalificati per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 38 del 5 marzo 2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. La medesima Reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i necessari accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della Reclamante, in quanto i calciatori Orlando Cristian e Centocanti Fabio, risultano essere stati squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione, con provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato sul citato Com. Uff. n. 38 del 5 marzo 2008 e di non averla ancora scontata alla data della gara in esame, avendo preso parte alla successiva gara dell’8 marzo 2008, Cerreto – Nuova Lif; • ritenuto pertanto che i ridetti calciatori hanno partecipato alla gara de quo in posizione irregolare per squalifica; • visto l’art. 17, commi 1 e 5, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’U.S. Acli Campodonico, per l’effetto infliggendo al Cerreto Calcio a 5 la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - inibizione per giorni quindici alla sig.ra Lazzari Cinzia, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per un’ulteriore giornata di gara ciascuno ai calciatori Orlando Cristian e Centocanti Fabio.
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