COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. BORA SIMONE avverso sanzioni merito gara Verbena Ancona – Junior Castelfidardo, dell’8.3.2008 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” – Com. Uff. n. 40 del 13.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°132 del 09/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL SIG. BORA SIMONE avverso sanzioni merito gara Verbena Ancona – Junior Castelfidardo, dell’8.3.2008 - Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “E” - Com. Uff. n. 40 del 13.3.2008 della Delegazione Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Bora Simone, tesserato per l’A.P.D. Verbena C5 Ancona, la sanzione della squalifica per cinque gare effettive per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. Bora Simone, ammettendo di avere, al termine dell’incontro in esame, protestato nei confronti dell’Arbitro, ma escludendo categoricamente di avere usato le mani e di averlo offeso o minacciato. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Bora vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, priva di ulteriori contenuti o intenti; • ritenuto, pertanto, che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come innanzi proposto in proprio dal sig. Bora Simone, per l’effetto riducendogli la sanzione della squalifica a tre giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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