COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. ESANATOGLIA avverso decisioni merito gara Esanatoglia – Mogliano, del 15.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. ESANATOGLIA avverso decisioni merito gara Esanatoglia – Mogliano, del 15.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “F“ – Com. Uff. n. 123 del 19.3.2008.
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al 43° minuto del secondo tempo, a seguito di un grave atto di violenza subita ad opera del calciatore dell’Esanatoglia, Pompei Mirko, e ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.
Il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’odierna Reclamante, ritenuta oggettivamente responsabile dei fatti posti in essere dal proprio tesserato, così come refertati, la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 ed al calciatore Pompei Mirko la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2011. Contestualmente comminava alla Società la sanzione dell’ammenda di € 150,00 per avere permesso ad estranei di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi, per insultare l’Ufficiale di gara.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Esanatoglia, contestando la veridicità dei fatti esposti nel referto arbitrale, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
A dire della Reclamante, il Pompei non avrebbe colpito affatto il Direttore di gara, ma si sarebbe limitato - protestando per essere stato, a suo giudizio, ingiustamente espulso - a protendersi in avanti senza la benché minima intenzione di colpire l’Arbitro. Forse, in quel concitato frangente, potrebbe anche essere avvenuto un minimo contatto tra la testa del calciatore e quella dell’Arbitro, ma, se occorso, in maniera del tutto fortuita ed assolutamente involontaria.
Il Pompei colpì con un calcio ad una gamba l’avversario che, del tutto ingiustificatamente, aveva spintonato un suo compagno di squadra, mandandolo ad urtare violentemente contro la rete di recinzione, ma non risponderebbe al vero che lo stesso colpì con una testata allo sterno un calciatore avversario.
Apparirebbe, pertanto, ingiustificata la gravissima sanzione comminata al Pompei, autore di un fallo di reazione, non particolarmente violento, ai danni di un avversario e di condotta ingiuriosa, ma non violenta, nei confronti dell’Arbitro.
Conseguentemente, secondo la Reclamante, l’Arbitro sarebbe incorso in un grave errore tecnico, avendo decretato anticipatamente la fine dell’incontro, con decisione assolutamente ingiustificata, non sussistendo affatto reali condizioni di pericolo tali da impedire la regolare prosecuzione della gara.
Infine, non risponderebbe al vero che, dopo la sospensione dell’incontro, alcune persone non autorizzate fossero presenti nello spazio antistante gli spogliatoi. In realtà gli addetti dell’Esanatoglia, proprio al fine di evitare intrusioni, ne avevano chiuso a chiave i cancelli di accesso.
La Società concludeva chiedendo la riduzione della squalifica comminata al proprio calciatore, la ripetizione della gara e l’annullamento della sanzione pecuniaria.
Ai fini istruttori, la Reclamante depositava, unitamente al gravame, il filmato della gara, chiedendone l’esame.
Alla richiesta audizione l’A.S.D. Esanatoglia reiterava le doglianze già esposte nel gravame, insistendo nelle richieste ivi formulate.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito che il Pompei, dopo avere colpito due giocatori avversari, alla notifica del provvedimento di espulsione, gli diede una testata sulla fronte e di avere, quindi, per questo, sospeso definitivamente l’incontro al 43° minuto del secondo tempo. Ha altresì confermato di essere stato insultato, a fine gara, da alcuni estranei entrati abusivamente nello spazio antistante gli spogliatoi.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentiti l’Arbitro e la Società reclamante, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta della Reclamante di esame del filmato della gara, non consentito in quanto non ricorrenti le condizioni ed i requisiti di cui all’art. 35 del Codice di giustizia sportiva.
Nel merito, occorre rilevare che le disposizioni di cui all’art. 64, n. 2 delle N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio.
Dall’esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni pregiudizievoli, ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara, appartengono all’arbitro.
Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente motivato, all’evidente fine di evitarne l’arbitrarietà. Ciò significa che detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguirne l’insindacabilità della decisione arbitrale.
Nella specie, dall’esame degli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che al 43° minuto del secondo tempo, l’Arbitro venne colpito con una testata alla fronte dal calciatore dell’Esanatoglia, Pompei Mirko.
La Commissione ritiene, alla luce di quanto sopra, che la decisione dell’arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata e che quanto avvenuto gli ha impedito di proseguire a dirigere la gara e, pertanto, ha avuto influenza determinante sulla regolarità della stessa.
L’A.S.D. Esanatoglia, a norma dell’art. 4, 2° comma, del Codice di giustizia sportiva, risponde a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio tesserato. La stessa Società risponde altresì del comportamento ascritto ai propri sostenitori nei confronti dell’Arbitro a fine gara.
Per quel che riguarda infine la squalifica comminata al calciatore Pompei - la cui condotta è da stigmatizzare oggettivamente, in modo non equivoco e da definire grave - la sua giovane età e l’assenza di precedenti specifici inducono questa Commissione, sulla scorta del proprio consolidato orientamento, ad apportare una riduzione della sanzione inflittagli.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Esanatoglia, così decide:
- lo accoglie per la parte inerente la sanzione del calciatore Pompei Mirko, per l’effetto riducendogli la squalifica al 31 ottobre 2009;
- lo respinge nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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