COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. ALTIDONA avverso sanzioni merito gara Altidona – Amandola, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°135 del 16/04/2008 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.C. ALTIDONA avverso sanzioni merito gara Altidona – Amandola, dell’8.3.2008 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 119 del 12.3.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul om. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al sig. Santini Alberto, Presidente della Reclamante e, nell’occasione, Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2010 per il comportamento offensivo da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro e per avere, al termine del primo tempo della gara in esame, colpito con un pugno in pieno viso un calciatore della squadra avversaria, facendolo cadere a terra, senza ulteriori conseguenze fisiche. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Altidona, contestando la veridicità dei fatti come descritti nel referto arbitrale, nonchè fornendo una propria versione degli stessi. A dire della Reclamante il Santini entrò in campo, ma al solo fine di separare giocatori e dirigenti che stavano intorno all’Arbitro. Vistosi ingiustamente allontanato dal Direttore di gara, lo stesso si adirava, venendo a contatto con alcuni giocatori della squadra avversaria, con spintoni ma senza pugni in faccia. Alla richiesta audizione, la Reclamante confermava le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, ribadendo con forza che il Santini non colpì nessuno. Il Direttore di gara, ritualmente convocato da questa Commissione per essere ascoltato a chiarimenti per ben quattro riunioni, mai si presentava. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltata la Reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.C. Altidona, per l’effetto riducendo l’inibizione del sig. Santini Alberto al 30 maggio 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo. Dispone l’invio degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza in ordine al comportamento dell’Arbitro, il quale, seppur ritualmente convocato da questa Commissione per essere ascoltato a chiarimenti per ben quattro riunioni, mai si presentava. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti di cui sopra.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it