COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. OFFIDA avverso sanzioni merito gara Offida – Trodica, del 4.4.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°140 del 24/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO S.P. OFFIDA avverso sanzioni merito gara Offida – Trodica, del 4.4.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, serie C2, girone “C” – Com. Uff. n. 132 del 9.4.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Camela Mario, tesserato per la S.P. Offida, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, per il comportamento dallo stesso tenuto nei confronti di un avversario e dell’Arbitro. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la S.P. Offida, ammettendo che il Camela ebbe una reazione smodata nei confronti dell’avversario dal quale aveva subito un intervento da tergo, con forte dolore. Escludeva tuttavia il comportamento intimidatorio nei confronti dell’Arbitro altresì contestato al proprio tesserato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato che il Camela reagì solo a parole nei confronti dell’avversario dal quale aveva subito un fallo di gioco, protestando poi nei suoi confronti per la seconda ammonizione, per questo, comminatagli. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Camela sia stato ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dalla S.P. Offida, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore Camela Mario a tre giornate di gara. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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