COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°142 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Montappone, del 10.4.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, girone “C” – Com. Uff. n. 137 del 18.4.2008.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°142 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. BOCASTRUM UNITED avverso sanzioni merito gara Bocastrum United – Montappone, del 10.4.2008 – Campionato Regionale di Calcio a Cinque, girone “C” - Com. Uff. n. 137 del 18.4.2008. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Costantini Marco, tesserato per l’A.S. Bocastrum United, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per condotta violenta nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S. Bocastrum United, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi, nel rialzarsi, avrebbe in realtà solo sfiorato con la testa - provocandogli un piccolo taglio al mento - l’avversario dal quale aveva subito un pericolosissimo quanto inopportuno fallo da tergo. A dire della reclamante l’intenzione del Costantini era solo quella di affrontarlo verbalmente; la testata fu involontaria, cagionata dalla foga e dai movimenti contrapposti dei calciatori e non da un colpo voluto, in sintesi, quindi, un gesto istintivo provocato. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato la condotta violenta ascritta al Costantini, il quale colpì con una testata al mento, provocandogli un profondo taglio con conseguente fuoriuscita di sangue, il calciatore avversario che lo aveva colpito con un forte calcio. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltato l’Arbitro; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto il Costantini responsabile di condotta violenta ai danni di un avversario, per averlo colpito con una testata al mento, con le caratteristiche dell’oggettiva idoneità a cagionargli danno fisico e l’intenzionale aggressività del gesto sul piano dell’elemento psicologico; • ritenuto che la gravità della condotta ascritta al Costantini giustifica appieno la misura della pena inflittagli dal primo Giudice, la cui decisione pertanto non può essere riformata. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S. Bocastrum United ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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