COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°142 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTECOSARO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Montecosaro, del 13.4.2008 – Campionato Allievi Provinciali, girone “B” – Com. Uff. n. 46 del 16.4.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°142 del 30/04/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. MONTECOSARO avverso sanzioni merito gara Sarnano – Montecosaro, del 13.4.2008 – Campionato Allievi Provinciali, girone “B” - Com. Uff. n. 46 del 16.4.2008 della Delegazione Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. Perugini Giorgio, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della Reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento da questi tenuto nei confronti dell’Arbitro nella gara de quo. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Montecosaro, chiedendo, rilevatane l’eccessività, la revisione della sanzione comminata al proprio tesserato. A dire della Reclamante, il Perugini in nessun modo cercò il contatto fisico con l’Arbitro né, come contestatogli, di afferrarlo per il collo. Non sarebbe neppure possibile attribuirgli il gesto di avere battuto i pugni sulla porta dello spogliatoio del Direttore di gara in quanto lo stesso dirigente, precedentemente allontanato, si trovava all’esterno della recinzione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere allontanato il Perugini per offensive proteste, che lo stesso reiterava anche dalla tribuna, nei suoi confronti. Al termine dell’incontro entrava nello spazio antistante gli spogliatoi e, con le mani protese verso di lui, come per afferrarlo, lo insultava e lo minacciava, senza tuttavia mai toccarlo. Riferiva, infine, che lo stesso dirigente lo minacciava di nuovo, urlando e battendo i pugni sulla porta del suo spogliatoio. Motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte. La ricostruzione dei fatti, desumibile dal referto arbitrale e dalle risultanze istruttorie, evidenzia che la condotta del Perugini si estrinsecò sostanzialmente in una reiterata smodata protesta, certamente deplorevole, priva tuttavia di contenuti di violenza o concrete minacce nei confronti dell’Arbitro. Pertanto, la Commissione ritiene che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Montecosaro, riduce la sanzione dell’inibizione del dirigente Perugini Giorgio al 30 giugno 2008. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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