COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DEL CALCIATORE ONESINI FLAVIANO avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N°147 del 08/05/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DEL CALCIATORE ONESINI FLAVIANO avverso sanzioni merito gara Matelica – Petritoli, del 12.4.2008 – Campionato Regionale di Promozione, girone “B” – Com. Uff. n. 135 del 16.4.2008.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Onesini Flaviano, tesserato per la S.S. Matelica, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2008 per il comportamento reiteratamente offensivo e minaccioso dallo stesso tenuto nei confronti dell’Arbitro e della Terna Arbitrale.
Avverso tale provvedimento ha proposto rituale reclamo in proprio il calciatore Onesini chiedendo, anche avanti questa Commissione, la riduzione della sanzione impugnata.
Deduceva il tesserato di essere stato espulso dall’Arbitro per delle normali proteste, sanzionate tuttavia con pena eccessivamente severa.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Onesini per comportamento blasfemo. Subito dopo, al termine del primo tempo, gli si avvicinò con fare minaccioso e protestando, reiterando in tale condotta anche al termine dell’incontro.
Motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltati l’Arbitro ed il Reclamante, udito in camera di Consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame possa essere accolto solo in parte.
L’esame degli atti ufficiali e delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara nell’espletata istruttoria, hanno ridimensionato, nella sua obiettiva gravità ed avuto riguardo altresì all’elemento soggettivo, la condotta posta in essere dal calciatore Onesini, riconducendo la stessa nell’ambito di una volgare, reiterata, smodata protesta, priva tuttavia di effettivi intenti di violenza.
Ne deriva che, tenuto conto anche dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio, si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata.
P.Q.M.
la Commissione, in accoglimento del gravame come sopra proposto, riduce la sanzione della squalifica del calciatore Onesini Flaviano al 31 agosto 2008.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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